Avv. Enrico Conti del foro competente di La Spezia
Avv. Riccardo Maccione del foro competente di La Spezia
Avv. Luca Marcellini del foro competente di Lugano Svizzera
Avv. Cesare Baldini del foro competente di La Spezia
Avv. Stefano Alfonsi del foro competente di La Spezia
Avv. Federico Galli del foro competente di La Spezia
Avv. Riccardo Maccione del foro competente di La Spezia
Avv. Luca Marcellini del foro competente di Lugano Svizzera
Avv. Cesare Baldini del foro competente di La Spezia
Avv. Stefano Alfonsi del foro competente di La Spezia
Avv. Federico Galli del foro competente di La Spezia
ARTICOLO 648 TER1
Autoriciclaggio
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Autoriciclaggio
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
TRUFFA
640. Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 1622,
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [
2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante
ESTORSIONE
629. Estorsione. Chiunque, mediante violenza [5812] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (1).La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 (2), se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.nav. 1137].
629. Estorsione. Chiunque, mediante violenza [
APPROFONDIMENTO REATO DI ESTORSIONE
disclaimer legale: il contenuto di tale pezzo è frutto di esperienza personale e di mie opinioni e va accettato come tale.
Il reato di estorsione è un reato molto sottovalutato a mio avviso, nella quotidianità troviamo questo reato ovunque. Ovviamente escludiamo i casi di estorsione vera e propria di stampo mafioso. Parlo di tutte quelle situazione nelle quali durante la tua vita, la tua giornata,la tua settimana può accadere di essere in qualche modo estorto. Immaginate una persona che vi chiede soldi perché ne ha bisogno, ma lo chiede con insistenza reiterata e usa la frase intimidatoria "dammi i soldi". Ecco questa e estorsione soprartutto se non c è un contratto sottostante a dimostrare il debito. A volte si usano toni piu pacati nelle richieste ma sono sempre tentativi estorsivi. Inoltre ricordo che chi ritiene di avere un debito, e chiede soldi, deve agire per vie legali non usando il suo libero arbitrio. Esistono i legali per questo. Queste mie considerazioni vogliono essere di aiuto per chi debba affrontare situazioni simili a quelle descritte , di solito acconpagnate da comportamento da parte del.richiedente riconducibile al reato di stalking e minaccia ed intimidazione. Io le ho ho vissute, le vivo, ogni giorno e la mia posizione è quella di tentare di mediare ma diversamente rivolgersi alle forze dell'ordine. Non fatevi abbindolare, è il loro.gioco...bastone e carota. Io ero debole, ora NO.
Si ricorda che tale approfondimento prende spunto dall'ultimo pezzo intitolato attualità nella sezione del sito la mia storia.
disclaimer legale: il contenuto di tale pezzo è frutto di esperienza personale e di mie opinioni e va accettato come tale.
Il reato di estorsione è un reato molto sottovalutato a mio avviso, nella quotidianità troviamo questo reato ovunque. Ovviamente escludiamo i casi di estorsione vera e propria di stampo mafioso. Parlo di tutte quelle situazione nelle quali durante la tua vita, la tua giornata,la tua settimana può accadere di essere in qualche modo estorto. Immaginate una persona che vi chiede soldi perché ne ha bisogno, ma lo chiede con insistenza reiterata e usa la frase intimidatoria "dammi i soldi". Ecco questa e estorsione soprartutto se non c è un contratto sottostante a dimostrare il debito. A volte si usano toni piu pacati nelle richieste ma sono sempre tentativi estorsivi. Inoltre ricordo che chi ritiene di avere un debito, e chiede soldi, deve agire per vie legali non usando il suo libero arbitrio. Esistono i legali per questo. Queste mie considerazioni vogliono essere di aiuto per chi debba affrontare situazioni simili a quelle descritte , di solito acconpagnate da comportamento da parte del.richiedente riconducibile al reato di stalking e minaccia ed intimidazione. Io le ho ho vissute, le vivo, ogni giorno e la mia posizione è quella di tentare di mediare ma diversamente rivolgersi alle forze dell'ordine. Non fatevi abbindolare, è il loro.gioco...bastone e carota. Io ero debole, ora NO.
Si ricorda che tale approfondimento prende spunto dall'ultimo pezzo intitolato attualità nella sezione del sito la mia storia.
640ter. Frode informatica. (1) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.
646 Appropriazione indebita
La procedibilità è d'ufficio solo in caso di deposito necessario e/o quando il reato è aggravato ai sensi del n. 11 dell'art. 61 c.p. In tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela di parte.L'appropriazione indebita è un reato disciplinato dall'art. 646 c.p., molto affine al furto, ma differente per il fatto che nel furto il reo si impossessa della cosa altrui (art. 624 c.p. "...s'impossessa ... sottraendola a chi la detiene"), mentre nel reato in questione la cosa è già nel possesso del reo (art. 646 c.p. "...di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso").
La pena prevista per siffatta violazione è quella della reclusione sino a 3 anni congiunta alla multa fino a 1.032 €, ma se il fatto è commesso su cose detenute a titolo di deposito necessario, ossia di un deposito effettuato a causa di circostanze imprevedibili (come terremoto, incendio, naufragio etc...) non originato quindi da un atto di libera volontà, la pena viene aumentata.
La procedibilità è d'ufficio solo in caso di deposito necessario e/o quando il reato è aggravato ai sensi del n. 11 dell'art. 61 c.p. In tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela di parte.
Approfondimento
Il reato, recentemente depenalizzato per i fatti di lieve tenuità, non appare congruo con il danno che può causare al cittadino. Ovviamente ogni caso viene valutato singolarmente, ma avete mai visto un amministratore di condomini andare in galera? Battute a parte il reato 646 è molto simile al 640 ovvero truffa, solitamente è facile confondersi per le similitudini tra di essi; la differenza la possono fare le aggravanti.
La procedibilità è d'ufficio solo in caso di deposito necessario e/o quando il reato è aggravato ai sensi del n. 11 dell'art. 61 c.p. In tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela di parte.L'appropriazione indebita è un reato disciplinato dall'art. 646 c.p., molto affine al furto, ma differente per il fatto che nel furto il reo si impossessa della cosa altrui (art. 624 c.p. "...s'impossessa ... sottraendola a chi la detiene"), mentre nel reato in questione la cosa è già nel possesso del reo (art. 646 c.p. "...di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso").
La pena prevista per siffatta violazione è quella della reclusione sino a 3 anni congiunta alla multa fino a 1.032 €, ma se il fatto è commesso su cose detenute a titolo di deposito necessario, ossia di un deposito effettuato a causa di circostanze imprevedibili (come terremoto, incendio, naufragio etc...) non originato quindi da un atto di libera volontà, la pena viene aumentata.
La procedibilità è d'ufficio solo in caso di deposito necessario e/o quando il reato è aggravato ai sensi del n. 11 dell'art. 61 c.p. In tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela di parte.
Approfondimento
Il reato, recentemente depenalizzato per i fatti di lieve tenuità, non appare congruo con il danno che può causare al cittadino. Ovviamente ogni caso viene valutato singolarmente, ma avete mai visto un amministratore di condomini andare in galera? Battute a parte il reato 646 è molto simile al 640 ovvero truffa, solitamente è facile confondersi per le similitudini tra di essi; la differenza la possono fare le aggravanti.
368 Calunnia
Chiunque, con denuncia [c.p.p.333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale (1), incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata [64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte] [370].
Chiunque, con denuncia [c.p.p.
La pena è aumentata [
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte] [
BUCKETING (non riconosciuto dalla legge italiana)
La pratica in cui una società di intermediazione che si impegna ad acquistare o vendere i titoli per conto dei clienti in un determinato momento di prezzo e acquista a un prezzo inferiore o vende ad un prezzo superiore al fine di mantenere la differenza come profitto. Bucket è illegale negli Stati Uniti, perché si tratta di una violazione della responsabilità fiduciaria della mediazione di agire nel miglior interesse del cliente (in questo caso, di trovare il miglior prezzo disponibile). Mediazioni che abitualmente si impegnano in bucket sono conosciuti come negozi secchio. Il sistema è talvolta chiamato bucketeering. Vedi anche: affarismo, Bucketeer. In breve si tratta di un arbitraggoo illegale, ovvero il Broker toglie momentaneamente dal mercato il titolo del cliente quando il prezzo è favorevole al cliente per poi rimetterlo quando è sfavorevole allo stesso e costringendo a vendere in perdita. La didferenza è il guadagno del Broker illegale. In italia succede in tutte le banche e Broker.
La pratica in cui una società di intermediazione che si impegna ad acquistare o vendere i titoli per conto dei clienti in un determinato momento di prezzo e acquista a un prezzo inferiore o vende ad un prezzo superiore al fine di mantenere la differenza come profitto. Bucket è illegale negli Stati Uniti, perché si tratta di una violazione della responsabilità fiduciaria della mediazione di agire nel miglior interesse del cliente (in questo caso, di trovare il miglior prezzo disponibile). Mediazioni che abitualmente si impegnano in bucket sono conosciuti come negozi secchio. Il sistema è talvolta chiamato bucketeering. Vedi anche: affarismo, Bucketeer. In breve si tratta di un arbitraggoo illegale, ovvero il Broker toglie momentaneamente dal mercato il titolo del cliente quando il prezzo è favorevole al cliente per poi rimetterlo quando è sfavorevole allo stesso e costringendo a vendere in perdita. La didferenza è il guadagno del Broker illegale. In italia succede in tutte le banche e Broker.
REATO DI STALKING
Che cosa è
Lo stalking è un reato per tutelare i soggetti che subiscono una serie di atteggiamenti e comportamenti da parte di un individuo (cosiddetto stalker) che si manifestano in persecuzioni e provocano uno stato d’ansia e pauracompromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana.
Tutela delle donne (femminicidio)
Di recente sono state introdotte nuove misure per il contrasto della violenza che prevedono una maggiore tutela delle donne, ma anche misure di prevenzione.
Sono stati introdotti tre nuovi tipi di cd. aggravanti (ossia specifiche circostanze nella commissione del fatto e che incidono sulla determinazione della pena):
Azioni di stalking
La condotta (ossia il comportamento punito dalla legge) è costituita dalla reiterazione delle minacce o delle molestie poste in essere dallo stalker.
La legge ha voluto tutelare l’incolumità individuale nell’ipotesi in cui tali minacce mettano in pericolo l’integrità psico–fisica del soggetto offeso.
Non deve verificarsi un danno alla salute sotto il profilo del danno biologico, ma è sufficiente che si verifichi una alterazione del normale equilibrio psico–fisico della persona offesa anche senza sfociare in una vera e propria patologia.
Secondo i giudici, il reato di atti persecutori (o stalking), previsto dall'art. 612 bis del codice penale, è caratterizzato da condotte alternative e da eventi disomogenei, ciascuno dei quali idoneo ad integrarla, i quali devono essere oggetto di rigoroso e puntuale accertamento da parte del giudice in ordine alla gravità dei comportamenti e della loro idoneità a rappresentare una minaccia, mentre il "grave stato di ansia o di paura" va identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo.
Per la consumazione del reato occorre, infatti, dimostrare l’effetto che la condotta dell’aggressore ha avuto sulla vittima, che può essere di tre tipi, tra loro alternativi:
Comportamenti tipici e tipologia di stalker
Si sono sviluppati molti studi sul fenomeno dello stalking che hanno distinto due categorie attraverso le quali lo stesso si può attuare:
A fronte di tali categorie sono state identificate delle tipologie di stalker in base ai bisogni che spingono tali soggetti a porre in essere atti di questo tipo:
Caratteristiche
Il comportamento di stalking è caratterizzato datre elementi che lo distinguono da condotte simili:
Differenze rispetto alle minacce e alle molestie
Lo stalking punisce chi “minaccia o molesta taluno con condotte reiterate”: la reiterazione costituisce un requisito essenziale.
Ciò che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie è costituito dalla:
Non occorre un particolare animus e nemmeno che si rappresenti il grave e perdurante stato di ansia, oppure il cambiamento delle abitudini della vita quotidiana della vittima.
Come si può procedere contro lo stalker
Il reato di stalking viene punito a querela (ossia la denuncia dei fatti) della persona offesa, con termine per la proposizione della querela di 6 mesi.
Può, tuttavia, procedersi d’ufficio (ossia l’autorità giudiziaria si attiva per perseguire il colpevole), nei seguenti casi:
Sono previste le circostanze aggravanti e la pena è aumentata se:
Percorsi di tutela per le vittime del reato
È del tutto evidente che la sanzione penale non è da sola sufficiente per garantire alle vittime del reato una adeguata forma di protezione in special modo in quelle situazioni nelle quali gli atti persecutori o violenti sono in atto e la persona offesa non ha ancora proceduto a denunziare formalmente il fatto.
Per questo motivo (secondo i princìpi di cui alla direttiva 29/2012/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e in attuazione del DL 14 agosto 2013, n. 93), la legge n. 208/2015 (la c.d. Legge di stabilità per l'anno 2016) ha istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», finalizzato a tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).
Che cosa è
Lo stalking è un reato per tutelare i soggetti che subiscono una serie di atteggiamenti e comportamenti da parte di un individuo (cosiddetto stalker) che si manifestano in persecuzioni e provocano uno stato d’ansia e pauracompromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana.
Tutela delle donne (femminicidio)
Di recente sono state introdotte nuove misure per il contrasto della violenza che prevedono una maggiore tutela delle donne, ma anche misure di prevenzione.
Sono stati introdotti tre nuovi tipi di cd. aggravanti (ossia specifiche circostanze nella commissione del fatto e che incidono sulla determinazione della pena):
- quando il fatto è consumato ai danni delconiuge, anche divorziato o separato o del partner pure se non convivente;
- per chi commette maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori su donne incinte;
- per la violenza commessa alla presenza diminori di 18 anni.
- la relazione affettiva è il nuovo parametro in base a cui trarre aggravanti e misure di protezione, rilevando sotto il profilo penale la relazione tra due persone a prescindere daconvivenza o da vincolo matrimoniale;
- la querela (ossia la denuncia dei fatti) nel reato di stalking diventa irrevocabile se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi. Resta, invece, revocabile negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all’autorità giudiziaria al fine di garantire la libera determinazione della vittima;
- in caso di percosse o lesioni, il questore può ammonire il responsabile aggiungendo anche la sospensione della patente da parte del prefetto. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante;
- in caso di flagranza di reato (ossia il caso di chi viene sorpreso mentre commette un reato), è obbligatorio l’arresto anche nel caso di maltrattamenti in famiglia e stalking;
- al di fuori dell'arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria, se autorizzata dal Pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può applicare la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- chi viene allontanato dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso strumenti elettronici (braccialetto elettronico ma anche intercettazioni telefoniche);
- a tutela della persona offesa vi è una serie di obblighi di informazione circa la facoltà di nominare un difensore e tutto ciò che attiene alla applicazione di eventuali misure cautelari.
Azioni di stalking
La condotta (ossia il comportamento punito dalla legge) è costituita dalla reiterazione delle minacce o delle molestie poste in essere dallo stalker.
La legge ha voluto tutelare l’incolumità individuale nell’ipotesi in cui tali minacce mettano in pericolo l’integrità psico–fisica del soggetto offeso.
Non deve verificarsi un danno alla salute sotto il profilo del danno biologico, ma è sufficiente che si verifichi una alterazione del normale equilibrio psico–fisico della persona offesa anche senza sfociare in una vera e propria patologia.
Secondo i giudici, il reato di atti persecutori (o stalking), previsto dall'art. 612 bis del codice penale, è caratterizzato da condotte alternative e da eventi disomogenei, ciascuno dei quali idoneo ad integrarla, i quali devono essere oggetto di rigoroso e puntuale accertamento da parte del giudice in ordine alla gravità dei comportamenti e della loro idoneità a rappresentare una minaccia, mentre il "grave stato di ansia o di paura" va identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo.
Per la consumazione del reato occorre, infatti, dimostrare l’effetto che la condotta dell’aggressore ha avuto sulla vittima, che può essere di tre tipi, tra loro alternativi:
- un procurato “perdurante e grave stato di ansia e di paura”;
- un ingenerato “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva”;
- una alterazione delle proprie abitudini di vita.
Comportamenti tipici e tipologia di stalker
Si sono sviluppati molti studi sul fenomeno dello stalking che hanno distinto due categorie attraverso le quali lo stesso si può attuare:
- comunicazioni intrusive e persecutorie che si attuano con l’ausilio di strumenti come telefono, lettere, sms , e-mail o persino graffiti e murales;
- contatti che possono essere attuati sia attraverso comportamenti di controllo (pedinamento) sia mediante il confronto diretto (visite sotto casa o sul posto di lavoro)
A fronte di tali categorie sono state identificate delle tipologie di stalker in base ai bisogni che spingono tali soggetti a porre in essere atti di questo tipo:
- il risentito: colui che è spinto dal desiderio di vendicarsi per un danno o un torto che ritiene di aver subito e, per tale motivo, cerca la vendetta;
- il bisognoso d’affetto: è il molestatore motivato dalla ricerca di attenzioni e di una relazione che possa riguardare sia l’amicizia che l’amore ed il cui rifiuto dall’altra parte viene negato e reinterpretato;
- il corteggiatore incompetente che tiene un comportamento opprimente ed esplicito e quando non riesce a raggiungere i risultati sperati diventa anche aggressivo; in genere questa tipologia è meno resistente nel tempo ma tende a cambiare la persona da molestare;
- il respinto: colui che diventa persecutore a seguito di un rifiuto. generalmente è un ex che mira a ristabilire la relazione o a vendicarsi per l’abbandono;
- il predatore: si tratta del molestatore che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima pedinandola, inseguendola e spaventandola. La paura, infatti, eccita questo tipo di stalker che prova un senso di potere nell’organizzare l’assalto.
Caratteristiche
Il comportamento di stalking è caratterizzato datre elementi che lo distinguono da condotte simili:
- lo stalker agisce nei confronti di una persona che è vittima in quanto legata a lui da un rapporto affettivo basato su una relazione che può essere reale, ma anche solamente immaginata;
- lo stalking si manifesta in una serie di comportamenti basati sulla comunicazione e/o sul contatto e caratterizzati dalla ripetizione, insistenza e intrusività;
- la pressione psicologica legata al comportamento dello stalker crea nella vittima uno stato di allerta, emergenza e stress psicologico, stati d’animo che possono essere sia percepiti come intrusivi, sgradevoli e fastidiosi sia legati a sentimenti quali l’angoscia, la preoccupazione e la paura per la propria incolumità.
Differenze rispetto alle minacce e alle molestie
Lo stalking punisce chi “minaccia o molesta taluno con condotte reiterate”: la reiterazione costituisce un requisito essenziale.
Ciò che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie è costituito dalla:
- reiterazione delle condotte;
- la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.
Non occorre un particolare animus e nemmeno che si rappresenti il grave e perdurante stato di ansia, oppure il cambiamento delle abitudini della vita quotidiana della vittima.
Come si può procedere contro lo stalker
Il reato di stalking viene punito a querela (ossia la denuncia dei fatti) della persona offesa, con termine per la proposizione della querela di 6 mesi.
Può, tuttavia, procedersi d’ufficio (ossia l’autorità giudiziaria si attiva per perseguire il colpevole), nei seguenti casi:
- il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità;
- il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio;
- il soggetto sia stato ammonito; infatti è previsto che fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta avanzata viene trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale, assunte, ove necessario, le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Lo invita, quindi, a tenere una condotta conforme alla legge e redige, di ciò, processo verbale; copia di tale verbale viene rilasciata al richiedente l’ammonimento nonché al soggetto ammonito.
Sono previste le circostanze aggravanti e la pena è aumentata se:
- il fatto è commesso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
- il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
- il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile;
- il fatto è commesso con armi o da persona travisata.
Percorsi di tutela per le vittime del reato
È del tutto evidente che la sanzione penale non è da sola sufficiente per garantire alle vittime del reato una adeguata forma di protezione in special modo in quelle situazioni nelle quali gli atti persecutori o violenti sono in atto e la persona offesa non ha ancora proceduto a denunziare formalmente il fatto.
Per questo motivo (secondo i princìpi di cui alla direttiva 29/2012/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e in attuazione del DL 14 agosto 2013, n. 93), la legge n. 208/2015 (la c.d. Legge di stabilità per l'anno 2016) ha istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», finalizzato a tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).
DIVULGAZIONE DI NOTIZIE
262. Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione. Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.Se il fatto è commesso in tempo di guerra [310], ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa [43], la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso
262. Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione. Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.Se il fatto è commesso in tempo di guerra [310], ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa [43], la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso